La difesa dell’indagato nasce e si sviluppa nei primi momenti delle indagini, quando lo stesso è in grado di ricordare gli elementi di accusa nei suoi confronti.
La prima notifica rappresenta il momento giusto per contattare l’avvocato penalista ed elaborare la strategia difensiva: l’avvocato deve infatti subito raccogliere, attraverso il racconto dell’indagato e le indagini difensive, gli elementi di prova a favore del suo assistito.
Cosa sono le Indagini Difensive
Le indagini difensive sono lo strumento per ricercare elementi di prova a favore dell’assistito, per difendersi fornendo la prova della propria estraneità ai fatti se indagato o per fornire elementi di riscontro alle proprie dichiarazioni se persona offesa.
Chiedere ad un testimone di ricordare a distanza di anni porta con sé l’ovvia conseguenza di fare entrare nel processo un ricordo con contorni sbiaditi. In particolare gli elementi in ombra sono proprio l’oggetto della ricerca difensiva. L’avvocato penalista ricerca le tessere del mosaico non analizzate dal Pubblico Ministero, non portate alla sua attenzione, non oggetto di indagini.
Pensare di ricercare i pezzi del puzzle a processo iniziato, dunque a distanza di anni, significa spuntare le armi della propria difesa. Il nostro studio legale affronta il processo sul nascere per garantire una difesa completa, utilizzando gli strumenti processuali che il codice offre alla persona offesa e all’indagato.
Colloquio e Assunzione di Informazioni
Quando l’assistito si affaccia nello studio del difensore per prima cosa gli narra i fatti e individua le persone presenti agli accadimenti. Il difensore, dunque, dovrà valutare l’opportunità di acquisire notizie e circostanze utili ai fini dell’attività investigativa. L’ordinamento offre uno strumento difensivo importante perché consente al difensore di raccogliere elementi per la difesa dell’assistito.
Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa ha esercitato la facoltà di non rispondere o non rendere dichiarazioni al difensore, quest’ultimo può chiedere al pubblico ministero di disporre l’audizione. L’audizione, proprio per non disperdere il contributo cognitivo che può essere degradato dal tempo, deve essere fissata entro 7 giorni dalla richiesta (Cfr. art. 391 bis c.p.p.)
In alternativa, dinanzi al silenzio della persona ascoltata dal difensore, quest’ultimo può chiedere incidente probatorio.
Le norme processuali garantiscono l’assunzione di una prova fresca da parte della difesa, non corrosa dal tempo, perché ci troviamo in un momento storico in cui l’udienza del processo penale è ben lontana temporalmente dagli accadimenti e dunque raccogliere la prova subito può fare la differenza in una strategia difensiva.
Richiesta di Documenti alla Pubblica Amministrazione
Altro strumento difensivo di particolare importanza offerto dal codice all’indagato è la possibilità di richiedere documenti alla Pubblica Amministrazione, garantita anche in caso di rifiuto da parte della Pubblica Amministrazione. Il difensore ha la facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero e si applica, per espresso richiamo normativo, l’art. 368 c.p.p.
Quando nel corso delle indagini preliminari il Pubblico Ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall’interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al Giudice per le Indagini Preliminari (Art. 368 c.p.p.)
Il codice di procedura penale pertanto ha previsto, in caso di rigetto da parte del PM della richiesta difensiva di acquisire specifici documenti, l’ulteriore vaglio del GIP sul rifiuto della P.A. di fornire i documenti richiesti.
La garanzia giurisdizionale fa comprendere come legislatore è attento a garantire un’effettiva difesa dell’indagato, che attraverso il suo difensore, potrà scegliere quali strumenti processuali adottare.
Accesso ai Luoghi Pubblici e Privati
Altro strumento difensivo di strategica importanza è la possibilità per il difensore di accedere ai luoghi per prendere visione dello stato degli stessi o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi.
Conoscere i luoghi, studiare le planimetrie può rivelarsi uno strumento difensivo essenziale non solo nella classica ipotesi in cui la consumazione del delitto in un luogo richiede ovviamente uno studio accurato dello stesso e il rilevamento di ogni traccia presente.
Lo studio di luoghi e degli spazi può avere rilevanza anche in ipotesi delittuose meno gravi, al fine di comprendere se la dinamica descritta dall’accusa poteva svolgersi nella maniera riportata dal capo di imputazione o dalle parole del querelante, sulla base degli spazi o del posizionamento delle telecamere presenti in quei luoghi.
Ad esempio, se un testimone dice di non aver ascoltato o visto nulla della discussione, perché si trovava in un’altra postazione dell’ufficio, può essere utile recarsi sul posto e fotografare la distanza tra gli spazi di lavoro per verificare se vi sono porte o pareti che possano impedire di ascoltare o vedere.
Lo studio dei luoghi, quindi, potrebbe fornire elementi utili per vagliare l’attendibilità del testimone.
Studiare le dimensioni degli spazi, l’ampiezza e la geometria degli stessi può mettere in luce le discordanze del racconto fornito alla pubblica accusa e dunque rivelarsi un utile strumento di difesa.
Quando fare le Indagini Difensive
Con l’introduzione dell’art. 327 bis c.p.p. il difensore, fin dal momento dell’incarico professionale, ha facoltà di svolgere indagini difensive per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito.
Le indagini difensive possono svolgersi in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale, per promuovere il giudizio di revisione e anche prima che si formi un fascicolo di indagini.
Il difensore, infatti, può svolgere le indagini difensive anche prima che vi sia la formale iscrizione nel registro delle indagini di un procedimento penale.
È conferita la facoltà di svolgere l’attività investigativa, con esclusione degli atti che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, al difensore che ha ricevuto apposito mandato per l’eventualità che si instauri un procedimento penale (Cfr. art. 391 nonies c.p.p.)
L’attività investigativa del difensore, dunque, può anticipare l’instaurazione del procedimento penale per raccogliere elementi di prova che potrebbero inquinarsi col tempo.
La facoltà di difendersi portando elementi di prova positivi garantisce all’assistito uno strumento di difesa importante che lo accompagna non solo in tutto l’iter processuale, ma anche successivamente alla irrevocabilità della sentenza per promuovere il giudizio di revisione.
Come fare le Indagini Difensive
Sin dal momento dell’incarico in forma scritta, ricevuto dal difensore, questi può svolgere le indagini difensive anche a mezzo di investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici. Per le indagini preventive il difensore dovrà ricevere apposito mandato, con l’indicazione dei fatti a cui si riferisce, per l’eventualità che vi sia un procedimento penale.
È necessario, dunque, che l’assistito circoscriva e contestualizzi i fatti per poter permettere al difensore di indicarli nel mandato e non disperdere il campo di ricerca delle prove.
Il mio consiglio, in presenza di accadimenti aventi rilevanza penale, è quello di rivolgersi all’Avvocato Penalista nei primi momenti del procedimento ovvero durante il processo penale, per poter usufruire delle garanzie che il codice di rito riserva all’istituto delle investigazioni difensive, più comunemente conosciute come indagini difensive.